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Il cane abbaia

Normativa
"Abbaiare è un diritto esistenziale del cane".
Così ha sancito il giudice del Tribunale di Lanciano, Dott. Giancarlo De Filippis, con una sentenza emessa a conclusione di un procedimento civile d’urgenza.

Nel caso di specie, i vicini di casa hanno accusato i due cani di arrecare disturbo con il loro abbaiare ma il giudice ha stabilito che ciò rappresenta un diritto inalienabile degli animali, soprattutto nel caso di difesa, guardia e sicurezza dell’abitazione del proprio "padrone" e purché non venga superata la soglia di tollerabilità prevista dal codice.
In questo caso il giudice ha tenuto in considerazione la funzione fondamentale svolta dai cani: abitando in aperta campagna, tali animali costituiscono una sorta di “allarme vivente” e dunque rappresentano un ulteriore strumento di tutela per la famiglia in questione.
Inoltre, per giustificare la sua decisione, il giudice ha fatto riferimento agli articoli 544 bis e successivi del codice penale, all’art. 5 della legge 189 del 2004 e alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, che stabilisce l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi.

Al giorno d’oggi è un dato di fatto che, a fronte di numerosi casi di maltrattamenti perpetrati a danno degli animali, susseguono poche condanne. A ciò si aggiunge il fatto che una parte di popolazione italiana considera ancora gli animali come cose, oggetti o strumenti a supporto degli uomini.

Tale sentenza costituisce una importante testimonianza di come il diritto italiano stia sempre più estendendo la sua sfera di interesse verso la tutela degli animali e il riconoscimento dei loro diritti.

Partendo dal presupposto che sia molto complicato impedire al cane di abbaiare – in quanto suo istinto naturale – il padrone è comunque tenuto a porre dei freni ai latrati dell’animale in determinati orari del giorno e soprattutto durante le ore di riposo, in modo tale da non arrecare molestie al vicinato.

La norma di riferimento è l’articolo 659 del codice penale che, in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, sottolinea come la nostra libertà finisca ove cominci quella degli altri, precisando che l’abbaiare dell’animale non deve superare i limiti di tollerabilità.

Inoltre il proprietario è tenuto al rispetto dell’animale e delle altre persone e, dunque, ha il dovere di educare il cane – se necessario anche attraverso corsi di educazione finalizzati a miglioramenti comportamentali e alla convivenza pacifica – e di non abbandonarlo per diverse ore in giardino o sul terrazzo.
Collare antiabbaio
Seguendo lo stesso concetto, ovvero "abbaiare è un diritto essenziale del cane", va incontro a una condanna penale chi mette al proprio cane un collare “antiabbaio”, dal quale vengono emanate scosse elettriche non appena l’animale abbaia. La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti su animali (in base all’articolo 727 del codice penale) inflitta a un uomo dal Tribunale di Verona: l’imputato, condannato a pagare un’ammenda di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, sottolineando che non vi era prova che il collare provocasse sofferenze ai suoi cani (due setter) e che veniva loro messo solo in via «eccezionale e sorvegliata» per evitare che recassero disturbo ai vicini.

I giudici, con la loro sentenza, hanno bocciato il ricorso affermando che «costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione».
29/04/2023
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